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Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

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amministrazione trasparente

 

Art. 18, c. 1 - Art. 15, c. 2

L’articolo 53 del D.Lgs. n.165/2001, così come modificato dalla Legge n.190/2012, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare all’Anagrafe delle Prestazioni, entro quindici giorni dalla data di conferimento dell'incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, analogamente è fatto per gli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni, con cadenza semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.  

Per vedere gli incarichi conferiti e autorizzati consulta i dati dell’Anagrafe delle Prestazioni.

Per incarichi autorizzati si intendono quelli richiesti dai dipendenti che vengono chiamati a svolgere incarichi o consulenze esterne, questi incarichi non devono in alcun modo creare interferenze con l’attività svolta nella scuola e non possono essere svolti né in concorrenza, né contro il MIUR.

 

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

Informazioni pubblicate in ottemperanza all’art. 15 del D. Lgs. 33/2013.

In ottemperanza al comma 2 dell’art. 15 del D. Lgs. 33/2013, si rende noto che tutti i dati relativi ad eventuali altre collaborazioni in corso d’anno sono pubblicati all’Anagrafe delle Prestazioni per le PA come previsto dalla normativa vigente.

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